Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte d’Appello dell’Illinois ha confermato la decisione della Corte di primo grado di riconoscere ad una donna il diritto all’utilizzo degli embrioni crioconservati precedentemente creati con i gameti del suo ex-fidanzato, nonostante l’opposizione di quest’ultimo.
La Corte di Giustizia (Terza sezione) condanna la Repubblica di Polonia per aver trasposto nel proprio ordinamento le direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE in modo incompleto, escludendo dall’applicazione della normativa nazionale di trasposizione le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali.
Con la sentenza del 5 giugno 2015 la Grand Chamber ha affermato (con una maggioranza di dodici a cinque) che non sussiste violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita) della CEDU in riferimento all’attuazione della decisione del Consiglio di Stato francese del 24 giugno 2014, con la quale era stata autorizzata l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale a Vincent Lambert.
Il Governo ha presentato davanti alla Corte costituzionale un ricorso per la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 4/2015, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipata di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti».
Con la sentenza del 21 maggio 2015 il Tribunale supremo ha ritenuto la gestazione per altri contraria all’ordine pubblico e conseguentemente ha ammesso solo riconoscimento e trascrizione degli atti statunitensi limitatamente al genitore genetico.
Nel caso ABC V St George’s Healthcare NHS trust ([2015] EWHC 1394 (QB)) la High Court del Regno Unito ha rigettato la richiesta della figlia di un malato volta ad accertare la responsabilità dei medici che avevano curato il padre per non averla informata del carattere ereditario della malattia che lo affliggeva.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico (art. 6, lett. b, l. n. 194/1978), accertate da apposite strutture pubbliche.
Il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha accolto la richiesta di una signora nata da una donna che aveva scelto di non essere nominata al momento del parto e data in adozione, di accedere alle informazioni circa l’identità della propria madre biologica. Con ordinanza dell’8 maggio 2015, il Tribunale per i minorenni di Trieste, con un articolato provvedimento, chiude il caso Godelli, che aveva portato la questione della ricerca delle proprie origini innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Il TAR Veneto ha annullato la delibera della Giunta Regionale nella parte in cui prevede, fra le condizioni di accesso alla PMA di tipo eterologo, il limite massimo di 43 anni per la donna.
La High Court di Pretoria (Sud Africa) ha stabilito che un uomo, capace di intendere e volere, malato di cancro, ha il diritto al suicidio assistito, senza alcuna responsabilità per il medico che lo assiste.